Categories: Comunicati
      Date: giovedì 14 maggio 2020 
     Title: Decreto "Rilancio": estensione dei permessi 104/1992
Anche il decreto "Rilancio" prevede 12 giorni aggiuntivi di permessi 104/1992 da utilizzare tra maggio e giugno.


Decreto “Rilancio”: le misure per la disabilità
Estensione dei permessi 104/1992
Il decreto “Rilancio” conferma anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal
decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di
permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità.
I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi
di permesso.
Merita di ricordare alcune precisazioni già espresse da INPS e dal Ministero della pubblica amministrazione sul punto:
- i permessi sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare;
- per la fruizione dei permessi aggiuntivi non è necessaria una nuova richiesta se già si fruisce dei tre giorni ordinari; è sufficiente accordarsi con
il datore di lavoro o con l’amministrazione;
- se il lavoratore è in “cassa integrazione” a zero ore i permessi non vengono concessi; se è in “cassa integrazione” parziale (alcuni giorni, parte del
mese o dei mesi) i numero di permessi viene riparametrato e quindi “meno giorni”;
- i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l’altro genitore o altro familiare non lavorano;
- i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%);
- i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece per i dipendenti pubblici;
- i permessi sono compatibli con lo svolgimento del lavoro agile;
- come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione
previdenziale.